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Mediazione. Novità. Attivazione piattaforma per richiedere i nuovi incentivi fiscali per la mediazione civile e commerciale riconosciuti dalla riforma Cartabia (D.lgs 149/22).
Ricordiamo i vantaggi fiscali dell’istituto della mediazione, per il quale l’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.lgs. n. 149/2022 stabilisce che:
Come richiedere il nuovo credito di imposta sulla piattaforma della PA.
Il Decreto del Ministro della Giustizia 1 agosto 2023, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 07.08.2023, ha chiarito che la domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it (a questo link: https://lsg.giustizia.it/) mediante le credenziali SPID, CIE almeno di livello due e CNS.
Una volta inserite le proprie credenziali, si flegga il pulsante denominato: “Istanza credito d’Imposta”.
Fatta la scelta, vanno inserite le seguenti info richieste, che vanno preparate con cura, per evitare la disconnessione e/o tempi lunghi di reperimento:
Il citato decreto ministeriale dispone che l’istanza di attribuzione del credito di imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della o delle procedure di mediazione.
Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti visti sopra e che il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata l’istanza di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante, in relazione a ciascuna delle richieste.
I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione (che ricordiamo è prevista entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la relativa istanza) tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.
Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
I crediti d’imposta non danno luogo a rimborso, se non utilizzati.