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Mediazione. Novità

  • 04/02/2024

Mediazione. Novità. Attivazione piattaforma per richiedere i nuovi incentivi fiscali per la mediazione civile e commerciale riconosciuti dalla riforma Cartabia (D.lgs 149/22).

Ricordiamo i vantaggi fiscali dell’istituto della mediazione, per il quale l’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.lgs. n. 149/2022 stabilisce che:

  • in caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione, si può usufruire di un credito di imposta pari all’indennità corrisposta all’organismo fino a concorrenza di Euro 600;
  • se la mediazione è obbligatoria o è demandata dal giudice, si aggiunge anche il credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 Euro;
  • i crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 Euro per procedura, e fino ad un importo massimo annuale di Euro 2400 per le persone fisiche e di 24 mila euro per le persone giuridiche;
  • in caso di insuccesso della mediazione i crediti sono ridotti della metà;
  • in caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di Euro 518.

Come richiedere il nuovo credito di imposta sulla piattaforma della PA.

Il Decreto del Ministro della Giustizia 1 agosto 2023, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 07.08.2023, ha chiarito che la domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it (a questo link:  https://lsg.giustizia.it/) mediante le credenziali SPID, CIE almeno di livello due e CNS. 

Una volta inserite le proprie credenziali, si flegga il pulsante denominato: “Istanza credito d’Imposta”.

Fatta la scelta, vanno inserite le seguenti info richieste, che vanno preparate con cura, per evitare la disconnessione e/o tempi lunghi di reperimento:

  • i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
  • il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
  • la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore dell’Organismo di mediazione e/o dell’avvocato per l’importo fatturato;
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

Il citato decreto ministeriale dispone che l’istanza di attribuzione del credito di imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della o delle procedure di mediazione.

Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti visti sopra e che il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata l’istanza di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante, in relazione a ciascuna delle richieste.

I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione (che ricordiamo è prevista entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la relativa istanza) tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento. 

Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

I crediti d’imposta non danno luogo a rimborso, se non utilizzati.