OGGETTO: AFFITTI BREVI E TURISTICI: OBBLIGHI PER I DISPOSITIVI DI SICUREZZA E FAQ

Con l’arrivo della proroga per l’adozione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), gli obblighi per gli affitti brevi e turistici slittano al 1 gennaio 2025, come stabilito dal cosiddetto Decreto Anticipi. I proprietari e gestori di unità immobiliari per locazioni brevi o turistiche dovranno adeguarsi ai requisiti di sicurezza minimi, includendo estintori portatili e rilevatori di gas e monossido di carbonio. A tal proposito, il Ministero del Turismo ha aggiornato le FAQ, fornendo chiarimenti essenziali.

Premessa

Il 3 settembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un avviso del Ministero del Turismo che segnala l’avvio:

  • della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR);
  • del portale telematico per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Questo implica che le norme contenute nell’art. 13-ter del Decreto Anticipi, sia in relazione al CIN che agli obblighi di sicurezza degli impianti, si applichino a partire dal 2 novembre 2024. Tuttavia, il Ministero del Turismo (MIT) ha prorogato il termine per l’adeguamento al 1 gennaio 2025. La data di acquisizione e esposizione del CIN coincide quindi con quella per il rispetto dei requisiti di sicurezza.

Requisiti di Sicurezza degli Impianti

A partire dal 1 gennaio 2025, diventeranno operativi gli obblighi di sicurezza per le unità immobiliari ad uso abitativo con finalità turistiche o locazioni brevi. I gestori in forma imprenditoriale dovranno assicurare la conformità agli standard di sicurezza per gli impianti (elettrici, idraulici, ecc.) previsti dalle normative statali e regionali. Secondo le FAQ del MIT aggiornate al 22 ottobre 2024, questi obblighi riguardano esclusivamente le locazioni di cui all’art. 13-ter del Decreto Anticipi, escludendo le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.

Tutte le unità immobiliari dovranno essere dotate di:

  • rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio;
  • estintori portatili da installare in posizioni accessibili, in prossimità degli accessi e nelle aree di maggior rischio, con almeno un estintore ogni 200 metri quadrati di superficie e un minimo di uno per piano.

Esempio Pratico di Installazione degli Estintori

Supponiamo di avere un’unità immobiliare adibita ad affitti brevi che si sviluppa su un unico piano con una superficie di 180 mq. In questo caso, sarà sufficiente installare un estintore. Tuttavia, se la stessa unità avesse una superficie di 350 mq, sarebbe necessario installare due estintori, in conformità al requisito di uno ogni 200 mq.

Nel caso di un’abitazione su tre piani, ciascuno di 60 mq, sarà comunque necessario installare un estintore per ogni piano, anche se la superficie totale (180 mq) è inferiore ai 200 mq, poiché ogni piano deve essere dotato di un estintore.

Chiarimenti dagli Aggiornamenti delle FAQ

Gli obblighi di sicurezza si applicano a tutte le unità immobiliari affittate per locazioni brevi o turistiche, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale. Tuttavia, i B&B, affittacamere e altre tipologie di strutture ricettive, pur non soggette al CIN, devono comunque rispettare gli obblighi di sicurezza previsti da altre normative. Anche chi affitta una singola stanza è tenuto a dotarla di rilevatori di fumo e un estintore portatile.

Esempio Pratico: Mario Rossi, che affitta una stanza della propria abitazione a Palau per locazioni turistiche, dovrà dotare la stanza di un rilevatore di fumo e di un estintore portatile. Questo obbligo si applica anche se l’intera abitazione non è affittata, ma solo una porzione di essa. Inoltre, se la stanza affittata si trova all’interno di un appartamento già dotato di estintori negli spazi comuni, Mario Rossi dovrà comunque provvedere all’installazione di un estintore all’interno della stanza affittata, poiché la normativa si applica alle singole unità immobiliari.

Le FAQ chiariscono anche che le unità senza impianti a gas sono esonerate dall’installazione di rilevatori di gas, purché il rischio di rilasci sia escluso con certezza. Questo significa che, ad esempio, un appartamento dotato esclusivamente di impianto elettrico non è tenuto a installare rilevatori di gas combustibili, riducendo così i costi di adeguamento.

Caratteristiche degli Estintori

Gli estintori devono:

  • essere ubicati in posizioni visibili e facilmente accessibili;
  • essere installati ogni 200 mq o frazione di superficie e comunque almeno uno per ogni piano;
  • avere una capacità estinguente minima non inferiore a 13° e una carica di almeno 6 kg o 6 litri;
  • garantire una distanza massima di raggiungimento di 30 metri.

Esempio Pratico di Posizionamento: In un appartamento che si sviluppa su un unico piano di 150 mq, l’estintore dovrebbe essere posizionato in prossimità della porta di ingresso o nelle vicinanze della cucina, area considerata a maggiore rischio. In un appartamento su più livelli, invece, l’estintore deve essere presente su ciascun piano, posizionato preferibilmente vicino alla scala per un facile accesso.

Gli estintori devono essere sottoposti a controlli periodici secondo la norma tecnica UNI 9994-1.

Regime Sanzionatorio

La concessione in locazione di unità immobiliari prive dei requisiti di sicurezza previsti comporta:

  1. Sanzioni previste dalla normativa statale o regionale per chi gestisce in forma imprenditoriale senza rispettare gli obblighi di sicurezza degli impianti.
  2. Sanzioni pecuniarie da 600 a 6.000 euro per ogni violazione relativa all’assenza di dispositivi di rilevazione del gas e degli estintori.

Esempio di Sanzione: Se un proprietario affitta un appartamento turistico privo di estintore e rilevatore di monossido di carbonio, potrà essere soggetto a una sanzione fino a 6.000 euro per ciascuna mancanza accertata. Ad esempio, se entrambe le dotazioni di sicurezza risultano mancanti, la sanzione complessiva potrebbe arrivare a 12.000 euro.

I controlli verranno effettuati dai Comuni tramite la Polizia Locale.