La “patente a punti” per chi lavora in cantiere dal 1 ottobre

Art. 29, co. 19, DL n. 19/2024; DM 132/2024; Art. 27, D.lgs n. 81/2008 – INL Circ. 4/2024 CIRCOLARE DEL 09/03/2021

Dal 1° ottobre diventa obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri edili avere la patente a punti.
Fino al 31 ottobre sarà possibile presentare a mezzo PEC un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. Dal 1° novembre per poter lavorare sarà necessario averne quanto meno fatto richiesta.

L’articolo 29, co. 19, del DL n. 19/2024 (cd. “decreto PNRR”) nel sostituire l’art. 27 del D.lgs n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, cd. “TUSL”) , ha previsto con decorrenza dal 1° ottobre 2024 l’obbligo del possesso della cd. “patente a punti” per poter operare nei cantieri temporanei o mobili dove si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ampio elenco contenuto nell’All. X del D.Lgs. n. 81/2008.
La misura è stata attuata dal DM n. 132 del 18/09/2024 del Ministero del lavoro.
Tipologia delle opere: il novero risulta estremamente ampio, includendo i lavori:
 costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione/risanamento/ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento
 di opere fisse, permanenti o temporanee
 in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali
ivi incluse:
– le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici
– le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
– gli scavi ed il montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori edili
AMBITO APPLICATIVO
I soggetti tenuti al possesso della patente sono:
 le imprese, non necessariamente quelle qualificabili come imprese edili,
 i lavoratori autonomi
che operano “fisicamente” nei cantieri.
ESCLUSIONI: sono esclusi dall’obbligo i soggetti che effettuano:
 mere forniture di beni
 prestazioni di natura intellettuale (dunque tutti i soggetti fiscalmente definiti “professionisti” ingegneri, architetti, geometri, ecc)
 le imprese in possesso di qualificazione SOA (art. 100, co. 4, Dlgs. 36/2023) in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza.
“Lavoratore autonomo” in edilizia: l’art. 89, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 81/2008 lo definisce come “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.
Il concetto si discosta, dunque da quello di “professionista” (concetto proprio solo di norme prettamente “fiscali”), facendo riferimento agli artigiani che svolgono l’attività senza l’ausilio di dipendenti/altri artigiani:
– senza essere soggetto al potere direttivo organizzativo e disciplinare del committente
– non tenuto a osservare orari di lavoro, con retribuzione riferita al valore dell’opera (non al tempo impiegato)
– che stipula committente un contratto d’opera (non un contratto di appalto).
REQUISITI
I requisiti per il rilascio della patente sono:
– l’iscrizione alla CCIAA
– l’assolvimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs. 81/2008
– il possesso del “DURC” (regolarità contributiva) in corso di validità
– il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa
– il possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, co. 5 e 6, Dlgs. 241/97, nei casi previsti dalla normativa vigente (appalti/subappalti relativi a una o più opere/servizi di importo complessivo annuo > €. 200.000 caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, salvo alcuni casi di esonero – v. RF-fl 027/2020)
– l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
N.B.: l’INL nella Circ. n. 4 del 23/09/2024 ha precisato che non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati.
Ad esempio, il DVR non è previsto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori.
Nota: il venir meno di uno dei requisiti sussistente al momento della domanda non incide sull’utilizzabilità della patente, fatte salve le conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.
LA PROCEDURA DA SEGUIRE
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo
 al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
 attraverso SPID personale o CIE,
da parte del legale rappresentante dell’impresa e del lavoratore autonomo.
Delega ad un intermediario: l’accesso può avvenire anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ossia i consulenti del lavoro, i commercialisti, gli avvocati e i CAF.
IL RILASCIO DELLA PATENTE
Il rilascio da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro avviene una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.
Nota: Il portale in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito (es: DVR, non previsto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori).
ATTESTAZIONE SEMPLIFICATA DEI REQUISITI
Il possesso dei requisiti richiesti può essere dimostrato secondo due modalità semplificate:
autocertificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 per:
 iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
 possesso di DURC valido,
 possesso della certificazione di regolarità fiscale laddove prevista.
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 per:
 adempimento degli obblighi formativi,
 possesso di DVR valido
 designazione del Responsabile servizio prevenzione e protezione, quando previsto.
All’esito della presentazione della domanda sul portale verrà rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.
AUTOCERTIFICAZIONE FINO AL 31° OTTOBRE
La circ. INL n. 4/2024 ha chiarito che, in fase di prima applicazione, è comunque possibile presentare a mezzo PEC una “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva” concernente il possesso dei citati requisiti.
Per quanto il Portale sarà attivo solo dal 1° ottobre, era già possibile, utilizzando il modello diffuso dall’Ispettorato, presentare tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Tale dichiarazione ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.
AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE
La/Il sottoscritta/o _________________ nata/o a ______ (____) il ______________ in qualità di:
– rappresentante legale dell’impresa ______________ (P. IVA____________, iscritta alla CCIAA di __________, al n. _________);
– lavoratore autonomo___________________________(P. IVA________________, iscritto alla CCIAA di __________, al n. _________), consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
AUTOCERTIFICA/DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.
La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.
Luogo e data _______________ Il dichiarante ______________________
N.B.: a partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza del possesso della sola autocertificazione/dichiarazione essendo necessario aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale.
IL FUNZIONAMENTO DELLA PATENTE
La patente è dotata di 30 punti iniziali, che possono essere:
 sia incrementati, su richiesta dell’interessato, fino ad un massimo di 100 punti, al sussistere delle condizioni previste dall’art. 5, DM 132/2024; ciò potrà venire solo una volta implementata la piattaforma informatica, ma con efficacia retroattiva per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano già in possesso delle citate condizioni. In particolare, il citato art. 5, DM 132/2024, dispone che sono attribuiti ulteriori punti in ragione: – dell’anzianità di iscrizione alla CCIAA: da un minimo di 3 per le imprese iscritte tra 5 e 10 anni ad un massimo di 10 per le imprese iscritte da oltre 20 anni – della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa: fino ad un massimo di 20 crediti – ad attività/investimenti/formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro: fino a 30 crediti
 sia decurtati, in conseguenza dell’accertamento delle violazioni elencate nell’All. 1-bis del TUSL, risultanti da provvedimenti definitivi, cioè da ordinanze-ingiunzione divenute definitive o sentenze passate in giudicato a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese, o dei lavoratori autonomi. La Circ. 4 dell’INL riporta le tabelle riferite a incrementi e decrementi tratti tabella allegata al DM 132.
SANZIONI
Nell’ipotesi in cui si accerti che un’impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o senza il documento equipollente in caso di soggetto straniero), ovvero con una patente dotata di meno di 15 punti sono previste le seguenti sanzioni:
SOGGETTO SANZIONI
Operatore
 sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (consistente nell’ammissione al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge in seguito alla regolarizzazione entro il termine assegnato dall’organo di vigilanza);
 l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi;
 la comunicazione dell’adozione della sanzione all’Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte di quest’ultimo del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici
Committente o resp. dei lavori
Sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro, prevista dal combinato disposto degli artt. 90, comma 9, lett. b-bis) e 157, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008.
Se i crediti residui sono inferiori a 15 è previsto l’avvio delle procedure per il loro recupero, in seguito alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL
REVOCA IN CASO DI ATTESTAZIONE DI REQUISITI INESISTENTI
Qualora venga accertata dall’Amministrazione l’assenza fin dall’inizio di uno dei requisiti dichiarati dall’operatore, necessari per il rilascio della patente, quest’ultima viene revocata dalla Direzione interregionale territorialmente competente.
Decorsi 12 mesi l’operatore può richiedere il rilascio di una nuova patente.
SOSPENSIONE
La sospensione viene adottata in via cautelare dalle sedi territoriali dell’Ispettorato, acquisito eventuale parere non vincolante della Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro, nelle ipotesi in cui si verifichino infortuni:
 da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero al dirigente di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto cit., almeno a titolo di colpa grave;
 da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti, almeno a titolo di colpa grave.
La sospensione può durare fino a 12 mesi ed è suscettibile di ricorso amministrativo.