Onere probatorio dell’appaltatore nell’adempimento contrattuale: Principi giurisprudenziali recenti

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 25410 del 23 settembre 2024, ha ribadito l’obbligo dell’appaltatore di fornire prova convincente dell’esecuzione dell’opera in conformità alle clausole contrattuali e secondo le norme tecniche riconosciute. Questa esigenza si inserisce nel quadro normativo che disciplina le relazioni contrattuali di appalto, dove l’appaltatore deve non solo eseguire ma anche dimostrare di aver adempiuto le proprie obbligazioni “a regola

Il contesto giuridico si riferisce al ricorso presentato da RLB contro BL riguardo alla fornitura e installazione di piante ornamentali, il cui adempimento è stato contestato per difformità qualitativa e quantitativa. La Corte di Appello di Firenze, pur in presenza di una contestazione sull’adempimento, aveva inizialmente accolto il ricorso di BL, condannando RLB al pagamento del saldo convenuto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione per una valutazione insufficiente dell’adempimento contrattuale da parte dell’appaltatore.

Questa decisione sottolinea la necessità di un’accurata documentazione dell’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, nonché l’esigenza che tale adempimento sia oggetto di una verifica rigorosa qualora venga contestato dal committente. La giurisprudenza conferma che l’appaltatore, nel reclamare il pagamento del corrispettivo, deve attenersi non solo alle specifiche tecniche del contratto ma anche alle normative e agli standard professionali vigenti, facendo dell’adempimento non solo un requisito contrattuale ma anche il fondamento del suo diritto di credito.