Accettazione della proposta di acquisto di un immobile tramite PEC e sorti del contratto.

Con l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22012, la Corte di Cassazione si è occupata di firme elettroniche nell’ambito della conclusione di contratti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari.
Il semplice testo contenuto nel messaggio di PEC, infatti, non può dirsi sottoscritto con firma digitale o qualificata.

Anche il telegramma, pur costituendo un documento scritto, è privo della sottoscrizione del mit-tente, e dunque è inidoneo a integrare una valida accettazione di un contratto avente ad oggetto un bene immobile.

Di conseguenza, le accettazioni trasmesse via email e telegramma devono considerarsi nulle, mentre l’eventuale accettazione intervenuta dopo la scadenza del termine di efficacia della pro-posta dovrà considerarsi inefficace.

L’inefficacia dell’accettazione si ripercuote sul diritto dell’agente immobiliare di ottenere la prov-vigione per l’intermediazione svolta.
Secondo la Cassazione richiamata, quindi, in mancanza di valido contratto concluso tra le parti intermediate, l’affare non può dirsi concluso, e nessuna provvigione sarà dovuta al mediatore.