Trasferimenti immobiliari tra coniugi in sede di separazione: revocabili come ogni altro atto?

In ambito di separazioni e divorzi, capita spesso che i coniugi raggiungano accordi economici che includono il trasferimento di beni immobili. Tuttavia, anche quando questi accordi vengono omologati da un tribunale, come nel caso delle separazioni giudiziali, tali atti non sono immuni da possibili impugnative da parte di terzi. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 26127 del 7 ottobre 2024, ha chiarito che il trasferimento immobiliare concordato tra coniugi è soggetto alle comuni impugnative negoziali, inclusa l’azione revocatoria, per proteggere le ragioni creditorie.

Cosa significa questo in pratica?

In breve, anche se un accordo di separazione viene approvato da una sentenza definitiva, questo non lo rende intoccabile. La Corte ha spiegato che la sentenza ha solo un valore dichiarativo, limitandosi a recepire la volontà espressa dai coniugi. Pertanto, l’accordo conserva la sua natura contrattuale privata e può essere oggetto di revocatoria se arreca pregiudizio ai creditori di una delle parti.

Un esempio concreto viene proprio dal caso deciso dalla Cassazione: una banca aveva agito contro il trasferimento della quota di un immobile da un coniuge all’altro, avvenuto in sede di separazione consensuale. La banca, creditrice di uno dei due coniugi, ha promosso un’azione revocatoria sostenendo che tale atto pregiudicasse le sue ragioni di credito.

Le tappe giudiziarie

Il Tribunale di Massa, inizialmente, aveva rigettato la domanda della banca per mancanza di legittimazione, sostenendo che l’istituto di credito non fosse legittimato a promuovere l’azione revocatoria in quel contesto. Tuttavia, la Corte d’Appello di Genova ha ribaltato la decisione, confermando che il trasferimento immobiliare tra i coniugi poteva essere impugnato, poiché derivava da una libera determinazione delle parti e non da un obbligo legale come il mantenimento.

La Corte ha inoltre sottolineato che, anche se l’atto fosse stato qualificato come oneroso, sarebbe comunque rimasto revocabile, in quanto era evidente che entrambe le parti erano consapevoli delle difficoltà economiche del coniuge debitore al momento del trasferimento.

Una questione di equilibrio patrimoniale

Questo caso ci ricorda che gli accordi patrimoniali tra coniugi in sede di separazione non sempre rispondono ai classici schemi del “dono” o della “vendita”. Secondo la giurisprudenza, tali attribuzioni patrimoniali hanno una loro tipicità, e possono essere considerate onorose o gratuite a seconda delle circostanze. Il punto cruciale, però, è che questi trasferimenti devono sempre tenere conto dell’equilibrio patrimoniale tra i coniugi e dell’eventuale pregiudizio che potrebbero causare ai terzi, come i creditori.

Conclusioni

La sentenza della Cassazione ci offre un’ulteriore conferma: anche in ambito familiare, il trasferimento di beni immobili non sfugge alle regole ordinarie del diritto civile. Anche se avviene per risolvere le questioni economiche di una separazione, resta un atto contrattuale, soggetto alle stesse impugnative e tutele previste per qualsiasi altro contratto, inclusa l’azione revocatoria a favore dei creditori.

Questo significa che chiunque si trovi a negoziare o ricevere beni in una separazione dovrà tenere ben presenti le possibili implicazioni, soprattutto se vi sono creditori potenzialmente lesi dall’accordo.