Fisco – Fiscalità immobiliare e catasto – Prima casa, agevolazioni anche su unità da accorpare

L’agevolazione “prima casa” ha come presupposto, tra l’altro, che l’acquirente dichiari di non essere titolare di altro immobile acquistato con i medesimi benefici e di non avere altra abitazione nel territorio del Comune in cui è situato il bene da acquistare.

La stessa amministrazione finanziaria ha affermato, però, che l’agevolazione in parola va riconosciuta anche «nell’ipotesi di acquisto di alloggio da accorpare a quello contiguo, già di proprietà, in modo da costituire un’unica unità abitativa». Con la conseguenza che «la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altra casa di abitazione nel territorio del Comune, dovrà intendersi riferita ad immobili diversi da quello da ampliare» (circolare 31/E/2010).

Addirittura, sempre secondo l’agenzia delle Entrate, il diritto al beneficio sussiste anche nell’ipotesi di acquisto di nuovo immobile da accorpare a due immobili già posseduti, distribuiti su differenti piani, pur se uno di questi sia stato acquistato senza godere delle agevolazioni in commento, a condizione che il contribuente proceda alla fusione delle tre unità immobiliari, e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9 (risoluzione 154/E/2017).