⚖️ Contratti e prescrizione: attenzione alla denunzia dei vizi

🔎 La Corte di Cassazione conferma: la sola denuncia dei vizi non interrompe il termine di prescrizione previsto dall’art. 2226 c.c.

📅 Cassazione Civile, Ordinanza n. 7188 del 18 marzo 2025


🔑 Punto chiave della decisione

Secondo la recente pronuncia della Suprema Corte, la denuncia reiterata dei medesimi vizi non è sufficiente a interrompere il termine annuale di prescrizione previsto per l’azione di garanzia relativa ai vizi nell’ambito del contratto di prestazione d’opera (art. 2226 c.c.).

📌 I dettagli della vicenda

Nel caso specifico, la società F. aveva citato E.V. chiedendo il risarcimento dei danni causati dalle immissioni rumorose dovute a impianti realizzati dalla convenuta. La Corte d’Appello di Milano aveva inizialmente accolto l’appello, considerando valide ai fini dell’interruzione della prescrizione alcune comunicazioni inviate dalla società committente.

La Cassazione, invece, ribalta tale decisione e precisa:

Solo la messa in mora formale può interrompere la prescrizione.
La mera denuncia reiterata dei vizi non produce tale effetto.

📖 Principio giurisprudenziale confermato

La Corte ha ribadito che per interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. è necessario un atto formale e univoco che costituisca in mora il debitore, con esplicita richiesta scritta di adempimento, manifestando chiaramente la volontà di far valere il proprio diritto.

📌 Consigli pratici per investitori e sviluppatori immobiliari

  • 📝 Tempestività: Agire entro i termini di legge (8 giorni dalla scoperta e 1 anno dalla consegna per le prestazioni d’opera) con comunicazioni formali.
  • 📩 Messa in mora: Usare esclusivamente atti di messa in mora scritti, con ricevuta di avvenuta ricezione, evitando semplici denunce reiterate che non hanno efficacia interruttiva.
  • ⚠️ Gestione della documentazione: Conservare prova della comunicazione formale, evitando rischi di decadenza per mancata prova della ricezione.

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