Clausola di esonero per il costruttore dalle spese condominiali: quando è valida
Una recente sentenza del Tribunale di Bari (n. 4515 del 4 novembre 2024) ha confermato la validità della clausola di esonero, prevista in regolamenti contrattuali di condominio, che esenta il costruttore-venditore dal pagamento delle spese condominiali per le unità immobiliari ancora invendute. Tale clausola, accettata all’origine da tutti i condòmini, può essere modificata solo con il consenso unanime dei proprietari; in caso contrario, qualsiasi delibera condominiale adottata a maggioranza risulterà nulla.
Il caso concreto
Un costruttore ha contestato la delibera dell’assemblea condominiale che gli addebitava le spese per immobili invenduti, nonostante il regolamento ne prevedesse l’esonero. Il condominio ha sostenuto che tale clausola violava le norme del Codice del consumo, ritenendola vessatoria.
Decisione del Tribunale
Il Tribunale ha ribadito la natura contrattuale della clausola, che può derogare al criterio di ripartizione delle spese ex art. 1123 c.c. qualora vi sia l’accordo unanime dei condòmini. Ha inoltre stabilito che tale clausola non può essere considerata vessatoria ai sensi del Codice del consumo, poiché non crea uno squilibrio significativo tra i diritti delle parti, trattandosi di un patto che vincola solo il condominio e il costruttore, e non incide sul singolo acquirente.
In conclusione, ogni modifica a una clausola di esonero contenuta in un regolamento contrattuale richiede l’approvazione unanime dell’assemblea, pena la nullità della delibera.